giovedì 12 luglio 2012

Aspetti legali in fotografia Cosa fare e cosa non fare quando si fotografa



Autore: Enzo Borri - Tratto da: Fotografia digitale 3.0 Reflex... e non solo - Edizioni FAG Milano






Non ci si deve spaventare se, scattando foto al parco o dinanzi un monumento, si incontra qualcuno che dice: “Non mi fotografi, rispetti la mia privacy!” Ci sono leggi ben precise che stabiliscono dove, chi e cosa si può o non si deve fotografare. Scopriamo come comportarci in questo articolo.




Foto a norma di legge

Ricordo spesso con piacere un aneddoto che mi raccontò un amico, bravissimo fotografo e grande collezionista di apparecchi Leica, circa una sua avventura fotografica. Si parlava di normative, liberatoria, autorizzazione alla pubblicazione delle immagini e mi disse: “Ero in giro come al solito a far foto con le mie solite due macchine e mi trovo di fronte uno che, dopo averlo ritratto mentre fotografavo un monumento, mi dice “Lei, mi dia il rullino; non mi può fotografare, non sa che c’è la privacy???” Non avevo voglia di fare tante storie; ho cominciato a sparare frasi in un finto russo inventato lì per lì così che questo ha creduto che fossi un turista straniero e m’ha lasciato in pace”.
Se si è così bravi da inventare frasi a metà tra una lingua incomprensibile e una “supercazzola” in perfetto stile “Amici miei”, allora ci si leva di torno chi, con l’arma dell’ignoranza, crede di potersi arrogare diritti inesistenti. Però è sempre bene sapere come, e dove si possono fare fotografie senza avere problemi e cosa, invece, va evitato. In estrema sintesi, se si fanno fotografie per uso amatoriale, quindi se non è prevista la pubblicazione, si può ritrarre chiunque. Sia questi un adulto o un bambino non occorre alcuna autorizzazione. Le cose cambiano quando si parla di pubblicazione dell’immagine. In questo caso, il termine “pubblicazione” include qualsiasi mezzo che renda pubblica l’immagine. Presentare una foto a una mostra o a un concorso fotografico equivale a pubblicarla, così come mostrarla su un sito internet o esporla in un negozio o in un bar.
Come comportarsi, quindi, nelle varie circostanze e quali sono le norme in merito?
Ritrarre una persona in pubblico

Nessuna norma vieta questa attività; è perfettamente lecito fotografare una persona in pubblico. Per la pubblicazione della foto, però, entrano in gioco gli art. 96 e 97 della legge 633/41 (e successive modifiche) sul diritto d’autore: il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo i casi in cui la riproduzione di un’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Va però specificata una cosa: pubblicare la foto di una persona in un luogo pubblico non è possibile se la persona costituisce il soggetto della foto. Infatti, si parla negli articoli citati, di “ritratto”. È quindi possibile pubblicare la foto solo se la sua presenza è incidentale e se non si tratta di un ritratto. In caso contrario, occorre un’autorizzazione. Diverso è il caso in cui la persona non sia visibile in volto. Si può pubblicare senza problemi se la persona non è riconoscibile.
In tutti i casi, se una foto comprende delle persone, e la medesima non rientra nel termine di “ritratto”, la foto può essere esposta o pubblicata se non reca pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona (art. 10 Codice Civile).
In altre parole, se si fotografa il Colosseo e tra i turisti – che non sono di certo oggetto d’interesse della foto e che non influiscono nel contenuto dell’immagine – c’è una persona che si mette le dita nel naso… allora è meglio non pubblicare quella foto.
Pubblicare foto di minori

In questo caso, pur non sussistendo alcun divieto a ritrarre minori in pubblico, per la pubblicazione è sempre necessaria l’autorizzazione. Trattandosi di soggetto minore, quindi sottostante alla potestà dei genitori, saranno questi a dovere rilasciare l’autorizzazione. Il problema si pone quando il minore convive con un solo genitore, quando i genitori sono separati o divorziati e quando uno solo di questi rilascia l’autorizzazione ma non l’altro. Nella prima ipotesi, ai sensi dell’art. 317-bis Codice Civile, l’esercizio della podestà genitoriale spetta al genitore con il quale il figlio convive. Di conseguenza, sarà sufficiente la sua autorizzazione. Negli altri due casi, pur non configurandosi un caso di potestà genitoriale esclusiva (cfr. art. 316 e 317 Codice Civile), si ritiene sufficiente l’autorizzazione di un solo genitore, in considerazione del fatto che la stessa rientrerebbe tra gli atti di ordinaria amministrazione, i quali possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 Codice Civile).



Figura 1: per pubblicare la foto di un minore è necessaria l'autorizzazione dei genitori
La liberatoria

È il termine con cui si identifica il documento che autorizza il fotografo a pubblicare le immagini che ritraggono il soggetto che rilascia, appunto, l’autorizzazione.
È conveniente che vengano indicati in questo documento gli scopi per cui il soggetto rilascia autorizzazione. Per esempio, se si usa una foto per una mostra e si chiede autorizzazione al soggetto per questo tipo di uso, il soggetto fotografato potrebbe opporsi alla pubblicazione della sua immagine nel sito del fotografo.
È pertanto consigliabile indicare nella liberatoria una gamma di usi più ampi di quelli previsti nell’immediato.
I dati da indicare saranno innanzitutto le generalità del fotografo e del soggetto.
Si indicherà esplicitamente che il soggetto autorizza il fotografo alla pubblicazione delle sue immagini riprese in quel giorno e in quel luogo. L’autorizzazione comprenderà l’elenco degli usi concessi e, per rassicurare il soggetto, indicherà anche quelli che vengono assolutamente vietati. La forma potrebbe essere: “Autorizzo la pubblicazione delle immagini scattate nella data odierna per partecipare a mostre e concorsi fotografici, a corredo di articoli su riviste fotografiche, su libri di carattere fotografico, sul sito internet del fotografo e in altri tipi di pubblicazione a carattere artistico. Ne vieto comunque l’uso in qualsiasi modo e in qualsiasi forma che possa recare pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro alla propria persona, ai sensi dell’art. 97 della Legge 633/41 e dell’art. 10 del Codice Civile”.
È anche buona norma indicare che nessun compenso è stato o verrà chiesto dal soggetto al fotografo o viceversa.
Come ottenere più facilmente la liberatoria
Se si ritrae qualcuno e si vuol chiedere la sua autorizzazione alla pubblicazione, lo si fa perché si ritiene che il soggetto, la sua espressione o il contesto abbiano un contenuto interessante e artistico. Allora perché non decantare la bellezza del soggetto o della sua espressività? Attenzione a farlo sempre con tatto e con misura. Esagerando si fa la figura di chi nutre qualche altro interesse oltre a quello fotografico. Ciò è da evitare soprattutto se si ritraggono bambini. Rischiare di essere presi per pedofili è più facile di quanto si immagini. Meglio, quindi, prima chiedere l’autorizzazione e poi ritrarre. Ciò può compromettere la naturalità del soggetto, ma è sempre meglio correre questo rischio che altri peggiori. Per convincere il soggetto, è poi possibile anche dirgli che gli si invierà copia delle foto (in digitale è anche gratis: non occorrono stampe ma basta un messaggio di posta elettronica).



Figura 2: questa foto è stata scattata presso il Castello Sforzesco di Milano durante una rappresentazione di antichi arti e mestieri nel novembre 2004. È il classico esempio di ritratto che non richiede la liberatoria.

Se le foto dovranno poi comparire su libri o riviste, è un gesto di cortesia inviare al soggetto o una copia della rivista o la pagina, in formato elettronico, del libro o della rivista su cui apparirà la sua foto. Indicandogli anche il nome della rivista o del libro egli potrà poi anche acquistarla, a meno che non sia possibile omaggiare il soggetto di una copia.
Usare il treppiede in luogo pubblico

Nessuna normativa nazionale lo impedisce. Ci sono però le norme locali che comprendono la “tassa di occupazione del suolo pubblico”. Con il treppiede, infatti, si impedisce ad altri di fruire del suolo pubblico occupato. Un agente non può invitare il fotografo ad andarsene sulla base di articoli di leggi nazionali. Può però farlo nel caso il fotografo non abbia ottenuto l’autorizzazione dall’ente locale competente. Certo, chiedendo negli uffici comunali l’autorizzazione a usare il treppiede in varie zone della città in cui fare foto, forse si verrà considerati dei puntigliosi ma almeno si sarà dalla parte della ragione. Se proprio non si ha alcuna autorizzazione e si vuole comunque fotografare, conviene rivolgersi a qualche agente lì in zona e chiedere gentilmente se si possono fare un paio di foto usando il treppiede. La gentilezza apre più porte di tante autorizzazioni.



Figura 3: Piazza del Duomo, a Milano è una zona chiusa al traffico. Questo gruppo di motociclisti desiderava una foto con il Duomo sullo sfondo. È stato sufficiente chiedere con gentilezza il permesso agli agenti presenti per poter avere un ricordo di un piacevole incontro
Fotografie pornografiche o oscene

Diverse persone amano fare fotografie pornografiche ritraendosi in atti o pose che di artistico hanno veramente ben poco. Il digitale ha scatenato una moltitudine di persone che mai si sarebbero azzardate a scattare immagini di quel genere ai tempi della fotografia tradizionale poiché, sicuramente, sarebbero state viste da altre persone, a partire dal fotografo incaricato dello sviluppo e della stampa.
Oggi col digitale ci sono più foto pornografiche sui computer che sulle riviste “del settore”. Se queste diventano pubbliche, per esempio perché le si scambia tramite i programmi di peer-to-peer, si incorre in quanto previsto dall’art. 528 del Codice Penale in tema di pubblicazioni e spettacoli osceni. Recita l’articolo: “Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri atti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103”.
Riprendere dall’aereo

La legge lo consente. Con il D.P.R. 367 del 29 settembre 2000 è stato, infatti, sancito che “l’effettuazione di rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali è consentita senza preventivi atti di assenso da parte di autorità o enti pubblici”. Questo, ferme restando le disposizioni in materia di servizi di trasporto aereo non di linea e di lavoro aereo contenute negli art. 788, 789 e 790 del Codice della Navigazione il cui testo è disponibile sul sito dell’ENAC (Ente nazionale dell’Aviazione Civile) http://www.enac-italia.it.
Recita inoltre l’art. 3 del suddetto D.P.R: “È fatta salva l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali relativamente ai dati raccolti nell’esercizio delle attività disciplinate dal regolamento”.
Se questa è la norma, occorre ricordare che potrebbe essere vietato l’uso di apparecchi digitali durante il volo per il timore – non si sa quanto fondato – di possibili interferenze di tipo elettromagnetico.
Dove e cosa non si deve fotografare

In Italia è vietato fotografare installazioni militari, i militari stessi e i loro armamenti. Questo in base al Regio Decreto 11 luglio 1941, n. 1161 che vieta la divulgazione di notizie che possano essere d’aiuto al nemico.
Considerato il momento in cui il Regio Decreto in questione è stato promulgato, l’importanza di queste informazioni ai fini bellici è scontata. Ma il decreto vieta altresì la divulgazione di notizie – quindi anche di fotografie – riguardanti impianti civili di produzione di armamenti, impianti di produzione di energia, impianti ferroviari incluse le stazioni e i convogli ferroviari.
Circa quest’ultimo divieto, esiste anche una circolare delle Ferrovie dello Stato del 15 giugno del 1990 che indica che per le riprese è necessaria un’autorizzazione rilasciata dal Direttore Centrale delle relazioni esterne. All’art. 1.1.2 recita però: “Non sono soggette alla suddetta preventiva autorizzazione le riprese che siano effettuate in ambito FS normalmente accessibile al pubblico, nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni: a) con apparecchiature utilizzate a mano; b) senza creare intralcio all’esercizio ferroviario; c) senza impegnare personale, mezzi e materiali dell’Ente”.
Conclusioni

In questo articolo abbiamo esaminato gli aspetti legali della fotografia, cose utili da sapere nell'esercizio del fotografo, per evitare di incorrere in guai non previsti.

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